Misure aggiuntive di prevenzione della diffusione della peste suina africana nel resto della Repubblica di Croazia

Carne, prodotti a base di carne e involucri rinvenuti nel territorio della Repubblica di Croazia al di fuori della zona di restrizione, che provengono da suini allevati o macellati nelle zone di restrizione dopo il 1° maggio 2023 e che non sono stati sottoposti alla procedura di trasformazione come stabilito dalla Allegato VII del Regolamento 2020/687, devono essere rimossi in modo innocuo come materiale di categoria 2 in un impianto per la lavorazione di materiale di categoria 1.

È vietato pascolare i suini e rilasciarli all’aperto, a meno che i suini non siano tenuti in un’area circondata da un recinto di mattoni doppio o resistente e se tale tenuta dei suini è approvata dagli ispettori competenti.

Tutti i suini tenuti secondo le modalità di cui al punto 2 devono essere contrassegnati con un marchio di identificazione.

Ogni contatto diretto e indiretto dei suini detenuti con animali selvatici e altri animali che non provengono dalla propria struttura deve essere completamente impedito.

Si ordina di riferire senza indugio al veterinario:

  1. tutti i suini che mostrano segni di malattia
  2. ogni aborto
  3. tutti i maiali domestici morti
  4. tutte le carcasse di cinghiale rinvenute, ai fini del campionamento.

Garantire la piena e continua attuazione delle misure di biosicurezza e l’attuazione di ulteriori misure preventive di biosicurezza. Deve essere garantito lo smaltimento innocuo dei sottoprodotti generati durante la macellazione dei suini.

È vietato spostare cinghiali vivi.

Le autorità venatorie e i proprietari forestali sono tenuti a segnalare senza indugio all’ispettorato competente dell’Ispettorato di Stato la comparsa, al di fuori degli allevamenti registrati, di suini fenotipicamente corrispondenti a quelli domestici, ai fini del loro abbattimento. Devono segnalare la comparsa di segni di malattia nei cinghiali vivi o uccisi, e ogni cinghiale morto, compresi i cinghiali uccisi nel traffico e le carcasse di cinghiali in stato di decomposizione, e l’ubicazione del ritrovamento.

Ogni persona fisica che rinvenga una carcassa di cinghiale, compresi cinghiali uccisi nel traffico e carcasse di cinghiali in stato di decomposizione, è tenuta a segnalare l’ubicazione del cinghiale alla più vicina organizzazione veterinaria autorizzata o all’ispezione competente dell’Ispettorato di Stato, per il quale ha diritto al risarcimento se nel luogo segnalato è stata rinvenuta la carcassa del cinghiale.

Tutte le strutture in cui sono tenuti i suini devono essere classificate.

La categorizzazione delle strutture in cui sono tenuti i suini in relazione alla biosicurezza è effettuata da organizzazioni veterinarie autorizzate competenti.

I soggetti responsabili delle strutture di categoria 1 e 2 sono tenuti a migliorare le misure di biosicurezza giudicate insoddisfacenti entro 30 e 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza e a contattare l’organizzazione veterinaria competente al fine di presentare richiesta scritta di riclassificazione per inquadramento in categoria 3 o 4. Se i soggetti non effettuano l’adeguamento dell’impianto ad una categoria superiore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, sono tenuti ad inviare i suini alla macellazione in un impianto o macellarli presso l’impianto per le proprie esigenze dopo aver effettuato un esame clinico da parte di veterinari autorizzati 24 ore prima della macellazione entro 15 giorni dalla scadenza.

TELEFONI

AMBULANZA VETERINARIA BUIE: 0911772110 

GUARDACACCIA: 0989742972